Matrimonio con persone straniere: la burocrazia

In questo articolo puntiamo la nostra attenzione sulla burocrazia necessaria nel caso in cui vi sposiate con una persona straniera. Perché oltre a costumi e usanze, che sicuramente saranno parte della cerimonia e del ricevimento, va considerato anche l’iter per i documenti.

Le persone straniere possono sposarsi in Italia pur non avendo residenza o domicilio nel paese, a condizione di essere assoggettati al nostro ordinamento giuridico, e se non sussistano le cause di impedimento previste dal nostro codice civile ovvero interdizione, divieto temporaneo di nuove nozze, difetto di libertà di stato, parentela ed affinità non dispensabili o delitto. Altra conditio sine qua non è proprio la maggior’età o tutt’al più l’aver compito i 16 anni ed essere in possesso dell’autorizzazione genitoriale.

Quali documenti presentare?

  • Passaporto o documento di identità in corso di validità
  • Nulla osta rilasciato dall’ambasciata o dal consolato del paese di origine (fatto salvo per Stati Uniti e Australia, dove è sufficiente che il cittadino presenti all’ufficiale di stato civile la dichiarazione giurata davanti all’autorità consolare competente in Italia)
  • Atto di nascita rilasciato dal paese d’origine, qualora il nulla osta non contenga i dati personali
  • Certificato di Stato libero e residenza in bollo se il cittadino straniero è residente in Italia.

La normativa di riferimento si trova nel codice civile art. 116
Legge 30 maggio 1995, n. 218

Tempi e costi per l’iter burocratico

In linea di massima è indispensabile contattare l’Ufficio di Stato Civile con largo anticipo rispetto alla data prevista per le nozze. Una volta entrati in possesso dei documenti necessari, verrà fissato un appuntamento per la richiesta di pubblicazione e conseguentemente per la celebrazione delle nozze. I costi riguardano esclusivamente l’imposta di bollo cui sono soggetti il nulla osta, il certificato di capacità matrimoniale e l’atto di pubblicazione.

Validità dell’atto

Stando a quanto stabilito dalla Convenzione dell’Aja, il matrimonio del cittadino straniero ha motivo di ritenersi valido qualora non contrasti la disciplina dello stesso Stato in cui viene svolto. Nello specifico, il matrimonio celebrato dinnanzi all’autorità consolare è ritenuto valido allorquando almeno uno degli sposi sia cittadino dello Stato cui l’autorità consolare appartiene e purché gli sposi non appartengano allo Stato nel cui territorio verranno celebrate le nozze. Sulla base delle convenzioni in materia, il matrimonio celebrato dinanzi al console può essere trascritto nei registri di stato civile. Inoltre, gli stranieri possono contrarre matrimonio nel nostro Paese facendo ricorso a ministri di culto acattolici ammessi in Italia, con effetti civili.